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IL MARCHIO DI FORMA DI FATTO: LA FORMA DEVE ESSERE DISTINTIVA

Il Tribunale di Bologna è stato chiamato ad esprimersi su una controversia vertente tra due società operanti nel settore della produzione e commercializzazione di specialità dolciarie in quanto la società attrice lamentava la violazione dei propri marchi di fatto su prodotti, confezioni ed espositori di varie tipologie di torroni.

La convenuta contestava la fondatezza delle argomentazioni avversarie asserendo non solo la diversità dei propri prodotti rispetto a quelli dell’attrice, ma anche la carenza dei requisiti richiesti ex lege (novità, distintività, originalità) per il riconoscimento di diritti di esclusiva in capo alla controparte.

Il Tribunale, con sentenza del 15.6.2023, ha rigettato le domande attoree affermando che la genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma è necessario che tale uso abbia attribuito "notorietà" al marchio, ossia che quest'ultimo sia dotato di capacità distintiva idonea a rendere riconoscibili sul mercato i prodotti o servizi di una determinata impresa.

Con specifico riguardo al marchio “di forma di fatto”, il Tribunale ha evidenziato come la forma tridimensionale debba presentare "un sufficiente grado d’individualità e distintività tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata”.

Nel caso di specie, i prodotti e il packaging dell’attrice sono risultati privi di elementi individualizzati poiché numerose altre imprese realizzano e commercializzano prodotti con le medesime caratteristiche estetiche.

La forma dei beni venduti dall’attrice e le relative confezioni non presentano dunque i requisiti di originalità e capacità distintiva che ne consentono la tutelabilità e, di conseguenza, l’attrice non può vantare su di essi alcun diritto di esclusiva.

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