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VESPA: IL TRIBUNALE UE CONFERMA IL CARATTERE DISTINTIVO DELLA FORMA DELLO SCOOTER
Nel 2014, Piaggio & C. S.p.A. ha registrato il marchio avente ad oggetto la forma tridimensionale dello scooter “Vespa”, la cui validità è stata messa in discussione da una società cinese, la quale ne ha richiesto l’annullamento.
Nel 2021 l’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) ha dichiarato la nullità di detto marchio registrato, asserendo che gli elementi forniti dalla Piaggio non fossero sufficienti a dimostrare il carattere distintivo acquisito da tale marchio in seguito all’uso che ne era stato fatto nel tempo.
Piaggio ha impugnato tale decisione sostenendo che gli elementi caratterizzanti la forma dello scooter “Vespa” erano idonei, quantomeno complessivamente considerati, a conferire al marchio un sufficiente gradiente di carattere distintivo.
Il Tribunale UE ha annullato la decisione dell’EUIPO asserendo che quest’ultimo aveva commesso un grave errore allorquando ha ritenuto non rilevanti e sufficienti le prove fornite da Piaggio in quanto le stesse erano invece idonee a dimostrare il carattere iconico della Vespa e la riconoscibilità della stessa a livello globale.
In particolare, il Tribunale ha asserito che di per sé il marchio tridimensionale non ha carattere distintivo intrinseco in quanto riproduce le caratteristiche tipiche della forma di uno scooter, non discostandosi significativamente dalle forme di base dei prodotti in questione. Ha però sottolineato che un marchio UE registrato non può essere dichiarato nullo se dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo, in ragione dell’uso che ne è stato fatto, per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato.
Il Tribunale ha evidenziato come, ai fini di tale valutazione, debbano essere presi in considerazione una pluralità di elementi quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’estensione geografica, la durata del suo uso, l’entità degli investimenti effettuati per promuoverlo, i sondaggi di opinione.
Inoltre, benchè occorra dimostrare che il marchio ha acquisito carattere distintivo in tutti gli Stati membri dell’Unione, non è richiesto che per ciascun Stato membro siano fornite le stesse prove.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provata la riconoscibilità del marchio, reputando rilevanti la presenza della “Vespa” nel Museum of Modern Art di New York, gli estratti di giornali online nei quali si individua la “Vespa” come uno dei dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale, l’utilizzo dello scooter in film noti a livello mondiale, la presenza di “Vespa Club” in numerosi Stati membri.
Il marchio corrispondente alla forma tridimensionale dello scooter Vespa è stato in conseguenza ritenuto valido.